TIPOLOGIA DI INCENTIVO
Detrazioni Irpef ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
La detrazione riguarda le spese a carico del contribuente dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
BENEFICIARI E IMMOBILI
L’agevolazione si applica agli interventi effettuati dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche che non esercitino attività professionale o di impresa.
INTERVENTI INCENTIVABILI E REQUISITI
Per accedere all’EcoBonus bisognerà eseguire almeno uno dei seguenti interventi previsti:
isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
isolamento termico: 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari, 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari, 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari
sostituzione degli impianti di climatizzazione: 30.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari, 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari, 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti dalle precedenti normative (*), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati ai tre punti precedenti.
Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi ai due punti precedenti nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi ai due punti successivi, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, il tutto da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post intervento.
Il Decreto prevede poi l’aliquota al 110% anche per i due seguenti interventi da fare però congiuntamente ad uno dei primi tre:
L’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale installato.
l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al punto precedente negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.
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